In Puglia, lo scorso 26 giugno è stato pubblicato il regolamento n.10 che rende operativa la legge del 2018 n.27 “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari”.

La legge prevedeva originariamente l’obbligo secondo due distinte previsioni riportate nei due commi dell’articolo 1: la prima in reparti ad alto rischio da individuare con apposita Deliberazione della Giunta; la seconda per la generalità degli operatori sanitari in “particolari condizioni epidemiologiche o ambientali” anche in relazione a vaccinazioni “normalmente non raccomandate”.

Nelle settimane successive all’approvazione della legge del 2018, il Governo Conte I (M5S-Lega) decise l’impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale sostenendo il travalicamento delle competenze regionali a danno dello Stato da parte della legge pugliese.

La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza pubblicata nel giugno del 2019 (n.137) dichiarò parzialmente incostituzionale la legge nella seconda previsione dell’obbligo, in quanto solo lo Stato ha “il compito di qualificare come obbligatorio un trattamento sanitario” e la Regione Puglia non può rendere obbligatorie vaccinazioni che lo Stato non qualifichi come tali.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale è rimasta la prima previsione di obbligo e la necessità di individuare i reparti ad alto rischio da parte di una Deliberazione di Giunta.

La Deliberazione della Giunta pugliese è arrivata a marzo in pieno lockdown e il Regolamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia il 26 giugno.

Nel testo del Regolamento, al posto di individuare esclusivamente i reparti ad alto rischio, si impone l’obbligo a tutti gli operatori sanitari in Puglia anche per vaccinazioni non obbligatorie come l’antinfluenzale e l’anti-tbc (obbligo abolito in ambito sanitario nel 2001 dal DPR 465/2001 ad eccezione di particolari casi di controindicazioni cliniche all’uso di farmaci specifici).

Secondo l’art.3 del Regolamento, “il mancato consenso alle vaccinazioni, in assenza di immunità naturale, determina la non idoneità alle attività” degli Operatori Sanitari, inclusi gli studenti di corsi di laurea dell’area sanitaria.

Gli obblighi riguardano l’anti-epatite B (art.4), anti- morbillo, parotite, rosolia e varicella (art.5), anti- difterite, tetano e pertosse (art.6), antinfluenzale (art.7), anti-tubercolosi (art.8).

Infine, le sanzioni amministrative in caso di mancato adempimento all’obbligo (articolo 5 della legge) a carico del responsabile sono da euro 500 ad euro 5000 irrogate dalla ASL.

Con ogni evidenza si tratta di un Regolamento che non tiene per nulla in considerazione i rilievi della Corte Costituzionale mossi sulla legge regionale.

Chi è legittimato ad agire in giudizio, perchè subisce una lesione della sua posizione sostanziale, e sicuramente tutti gli operatori sanitari pugliesi possono impugnare dinanzi al Tar il Regolamento Regionale n.10 del 25 giugno 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) – n.94 suppl. del 26 giugno 2020.

 

 

 

LEGGE REGIONALE PUGLIA 19 GIUGNO 2018 N.27

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N.137 DEL 2019

Regolamento regionale n. 10 del 25 giugno 2020