La sentenza pubblicata il 10 novembre 2016 dalla Corte d’Appello di Milano (n.1255/2016) conferma quanto evidenziato già in primo grado dal Tribunale di Pavia (sentenza n.127/2013).

Tutti i consulenti medici designati dai Tribunali si esprimono per l’alta probabilità della correlazione tra vaccini ed encefalopatia.

In particolare, si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Milano che “l’encefalopatia viene annoverata tra le c.d. reazioni avverse a quel vaccino” e che la vaccinazione deve essere considerata la causa “altamente più probabile” della encefalopatia.

“Il CTU ha dato motivata e ponderata applicazione ai criteri della cronologia, della c.d. plausibilità biologica e della esclusione.

Risulta dalla CTU che la vicenda della piccola XXX è stata correttamente ricostruita, con anamnesi accurata, rispondente alla documentazione esaminata dal CTU. Sono stati esaminati i referti, le cartelle cliniche e le relazioni della Dr. YYY (neuropsichiatra).

Il CTU ha accertato che, fino alla somministrazione del vaccino, la piccola presentava uno sviluppo assolutamente normale e non aveva sofferto di alcun disturbo.

I primi disturbi del comportamento e della motilità si manifestano appena qualche giorno dopo la somministrazione della II dose di vaccino e sono subito seguiti da episodi convulsivi. L’elettroencefalogramma prontamente eseguito rivela subito anomalie del tracciato.

Il criterio della cronologia è quindi rispettato.

Successivamente, dopo ulteriori episodi, tutti clinicamente accertati e refertati, alla piccola viene diagnosticata una forma di epilessia infantile, detta di Lennox Gastaut che, nel 60% dei casi, deriva da pregressa encefalopatia.

Il CTU, sulla base della letteratura nazionale ed internazionale, puntualmente citata, rileva che esiste “plausibilità biologica” tra encefalopatia e vaccino del tipo di quello somministrato, nel senso che l’encefalopatia viene annoverata tra le c.d. reazioni avverse a quel tipo di vaccino.

Infine, rileva che risulta rispettato anche il c.d. criterio di esclusione, nel senso che la piccola è stata sottoposta a tutta una serie di altre indagini, volte ad accertare l’esistenza di possibili altri fattori eziopatogenetici, con risultato negativo.

Aggiunge poi che, anche nel caso in cui uno di tali fattori fosse risultato presente, comunque non si sarebbe certo potuto escludere l’efficacia concausale del vaccino.

Conclude quindi affermando, in risposta al quesito del primo Giudice, che la vaccinazione resta l’ipotesi eziopatogenetica altamente più probabile.

In conclusione, Il CTU afferma qualcosa di diverso rispetto a quanto sostenuto dall’appellante. Non si tratta di “compatibilità” ma di “alta probabilità” desunta a seguito di un iter logico che il Collegio ritiene chiaro e documentato.

Non vi sono quindi elementi per porre in dubbio il risultato della CTU”

 

Sentenza Corte d’Appello di Milano sez. Lavoro 1255-2016